Nuovi requisiti sull’efficienza dei motori elettrici

Applicabile dal 1° luglio 2021, il Regolamento (EU) 2019/1781 stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per i motori elettrici e gli azionamenti a velocità variabile

  • Aprile 23, 2021
  • 2430 views
  • TABELLA 1: Requisiti minimi di efficienza
    TABELLA 1: Requisiti minimi di efficienza

La Direttiva ErP 2009/125/CE, meglio nota come Direttiva Ecodesign, disciplina l'immissione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti che utilizzano energia e prevede l'adozione di specifici criteri di progettazione allo scopo di ridurne l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica

Nell'ambito dell’applicazione della Direttiva ErP sono stati emanati specifici Regolamenti per fissare requisiti minimi di efficienza energetica applicabili a determinati prodotti. Tra questi, il Regolamento (UE) 2019/1781, che sostituisce il Regolamento 640/2009/CE, stabilisce i requisiti di progettazione ecocompatibile per i motori elettrici e gli azionamenti a velocità variabile, andandone a determinare i livelli minimi di efficienza energetica da rispettare per permettere per l’immissione sul mercato.
Il regolamento (UE) 2019/1781 amplia il campo di applicazione del precedente Regolamento con diversi tipi di motore aggiuntivi e una gamma di potenze più ampia.

Il campo di applicazione e le relative esclusioni

Il Regolamento (UE) 2019/1781 si applica a motori elettrici a induzione con le seguenti caratteristiche:

- alimentazione sia monofase che trifase;

- 2, 4, 6 o 8 poli;

- tensione sinusoidale di 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz;

- tensione nominale superiore a 50 V e fino a 1.000 V;

- potenza nominale compresa tra 0,12 kW e 1.000 kW

- caratteristiche basate su un funzionamento in continuo.

Inoltre, il Regolamento include nel suo scopo i variatori di velocità trifase che sono previsti per funzionare con motori con potenza nominale compresa tra 0,12 kW e 1.000 kW.

Il Regolamento prevede una lunga lista di esclusioni dal campo di applicazione. Tra queste è importante menzionare quelle seguenti:

- motori specificamente progettati e designati per funzionare interamente immersi in un liquido;

- motori immessi sul mercato prima del 1° Luglio 2029 come ricambi di motori identici integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1° Luglio 2021 o del primo Luglio 2023 (a seconda della tipologia di motore e dell’entrata in vigore della relativa misura di efficienza minima) e commercializzati specificamente come tali.

- motori completamente integrati in un prodotto per i quali non è possibile collaudare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto.

Perché un motore possa essere considerato totalmente integrato nel prodotto e dunque escluso dal campo di applicazione del Regolamento è necessario che:

    • la sua prestazione energetica non possa essere testata indipendentemente dal prodotto;
    • condivida componenti comuni con il prodotto (ad esempio, un albero o un alloggiamento)
    • non sia progettato in modo tale che possa essere separato nella sua interezza dal prodotto e che possa funzionare in modo indipendente;
    • il processo di separazione dal prodotto lo renda inutilizzabile.

I requisiti minimi di efficienza energetica

Il Regolamento recepisce la classificazione IE dei rendimenti dei motori elettrici, definite dalla norma IEC 60034-30-1:

IE1 = rendimento standard;
IE2 = alto rendimento;
IE3 = Premium Efficiency;
IE4 = Super Premium Efficiency;

Già dal Gennaio 2015, la vecchia versione del Regolamento imponeva progressivamente il rispetto di indici di efficienza minimi. I nuovi indici minimi di efficienza energetica da rispettate sono stati ridefiniti dal nuovo Regolamento 2019/1781, secondo lo schema riassunto nella tabella 1. 

Il 1° Luglio 2021 è dunque previsto il primo step di applicazione del Regolamento 2019/1781 che andrà di fatto a imporre il requisito di efficienza minima IE3 per i motori di grossa taglia e il requisito minimo di efficienza IE2 per i motori di piccola taglia e per i variatori di velocità.

Gli obblighi informativi

Al costruttore del motore o del variatore di velocità è fatto obbligo di includere una serie di informazioni relative al rendimento nella targhetta, nella scheda tecnica o nel manuale di istruzioni fornito con il motore e nel proprio sito web. Le informazioni devono essere incluse anche nella scheda tecnica fornita con i prodotti in cui il motore è incorporato.

In particolare, sulla targhetta del motore è richiesto di includere:

- efficienza nominale al 100% del carico e della tensione nominali;

- livello di efficienza IE;

- anno di fabbricazione.

Il motore o il variatore di velocità devono inoltre riportare la marcatura CE ed essere accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta ai sensi della Direttiva ErP 2009/125/CE.

Per i motori elettrici che saranno venduti come pezzi di ricambio in applicazione dell’esclusione prevista, è richiesto che il motore o il suo imballaggio e la documentazione di accompagno rechino una chiara dicitura “motore da utilizzare esclusivamente come pezzo di ricambio per…” seguita dall’indicazione del prodotto o dei prodotti cui è destinato.

L’applicazione del Regolamento ai motori per elettropompe

Il Regolamento 2019/1781 non si applica direttamente alle elettropompe ma ai motori elettrici che sono accoppiati alle stesse. In generale tutti i motori elettrici destinati all’accoppiamento con pompe e con le caratteristiche previste dal Regolamento sono soggetti ai requisiti prestazionali imposti dal Regolamento.

Tuttavia, le esclusioni previste dal campo di applicazione per motori completamente integrati in prodotti e motori specificamente progettati per funzionare in immersione hanno reso necessario chiarire il caso dell’applicazione del Regolamento ad alcune categorie particolari di motori per elettropompe. Tutto ciò è stato fatto tramite la pubblicazione di una linea guida dell’Associazione Europea dei Costruttori di Pompe (EUROPUMP) consultabile al link

https://europump.net/uploads/EUROPUMP%20Guideline%20for%20motor%20regulation%202019-1781%20rev%202%20final.pdf

In particolare:

- i motori sommersi per pompe da pozzo sono esclusi perché progettati per funzionare interamente immersi in acqua;

- i motori per pompe sommergibili, pur potendo funzionare solo parzialmente immersi in un liquido, ne sono esclusi, sia perché integrati nella pompa sia perché, in assenza di una norma di riferimento che ne stabilisca la configurazione da testare, sarebbe arbitrario definirne le caratteristiche di efficienza energetica;

- si devono ritenere inclusi nel campo di applicazione del Regolamento i motori delle elettropompe monoblocco, di tipo flangiati o meno e con qualsiasi tipo di estremità d’albero poiché non si possono ritenere totalmente integrati nella pompa secondo i criteri definiti dal Regolamento;

- i motori di pompe con motore inscatolato (“canned motor pumps”) e i motori dei circolatori a rotore bagnato sono da considerarsi totalmente integrati nella pompa e dunque esclusi dal campo di applicazione del Regolamento.

 

Ing. Andrea Pasquini, Responsabile Associativo Assopompe